Innanzitutto va sottolineato che, a livello di legislazione federale, non tutte le istituzioni private sono obbligate ad essere accreditate secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), ma solo quelle che desiderano utilizzare una denominazione protetta dalla LPSU (articolo 29), come «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica». Tuttavia, i cantoni, che hanno competenze anche in questo settore, possono emanare leggi più severe di quelle esistenti a livello federale.
L’ordinanza per l’accreditamento LPSU non distingue tra scuole universitarie private e pubbliche. L’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza per l’accreditamento LPSU definisce i requisiti per l’ammissione alla procedura di accreditamento. Una volta che una scuola universitaria è stata ammessa alla procedura di accreditamento, gli standard della LPSU si applicano all’accreditamento delle scuole universitarie (Ordinanza per l’accreditamento LPSU articolo 22 capoverso 1). Le direttive di accreditamento prevedono un unico set di standard di qualità che si applica tanto alle scuole universitarie pubbliche che a quelle private.
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