30 Nov 2022
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Le scuole universitarie private che non desiderano avvalersi del diritto di designazione secondo l’articolo 29 della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) non devono obbligatoriamente farsi accreditare. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2 della LPSU, tutte le scuole universitarie di diritto pubblico – ossia tutte le scuole universitarie federali e cantonali – devono essere accreditate.
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