Chi è autorizzato a svolgere procedure di accreditamento in Svizzera?

La legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 3 capoversi 1 e 3) stabilisce che l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ) e altre agenzie di accreditamento nazionali o estere riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento possono svolgere procedure di accreditamento. Le condizioni di ammissione e la procedura utilizzata a tal fine seguono direttive proprie del Consiglio di accreditamento.

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