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Secondo l'ordinanza sugli emolumenti del Consiglio svizzero di accreditamento (articolo 3), sono riscossi emolumenti destinati a coprire i costi. Nel caso dell’accreditamento istituzionale, alle scuole universitarie pubbliche vengono addebitati solo i costi diretti, mentre alle scuole universitarie private vengono addebitati i costi diretti e indiretti. I...

Secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 15 capoverso 1), il Consiglio svizzero di accreditamento è l’organo decisionale per l’accreditamento. La decisione si basa sulla proposta dell’agenzia, sul parere della scuola universitaria, sul rapporto del gruppo di esperti...

Gli accreditamenti di programmi ai sensi della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 28 capoverso 3) sono volontari. Sono possibili solo per le istituzioni che hanno già ottenuto un accreditamento istituzionale (LPSU articolo 28 capoverso 2 lettera c)....

Secondo l’ordinanza per l’accreditamento LPSU (articolo 9 capoverso 7), la scuola universitaria sceglie una lingua ufficiale (tedesco, francese o italiano) come lingua della procedura. Può presentare la documentazione utilizzata per la procedura anche in inglese; tuttavia, la proposta di accreditamento dell’agenzia deve essere redatta in...

L’accreditamento è valido per un periodo di sette anni. Poiché si deve prevedere una durata della procedura fino a due anni, si raccomanda alle scuole universitarie di iniziare il processo di rinnovo dell'accreditamento cinque anni dopo l'ultimo accreditamento....