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No, l’ordinanza per l’accreditamento LPSU non consente l'accreditamento di unità parziali. Una scuola universitaria che desidera ottenere l’accreditamento istituzionale deve essere riconducibile a una delle tipologie definite nell’ordinanza per l’accreditamento LPSU (articolo 4 capoverso 1 lettera b): università, scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica....

A livello federale, le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» sono protette dalla legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 29), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, e possono essere utilizzate solo da scuole universitarie accreditate....

In Svizzera, una scuola universitaria deve essere accreditata ai sensi della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 29) se desidera utilizzare una denominazione protetta come «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» in una lingua nazionale o in...

L’agenzia che deve svolgere la procedura è l’autorità responsabile per l’ammissione alla procedura. Secondo l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza per l’accreditamento LPSU, un accreditamento istituzionale già realizzato della scuola universitaria è un prerequisito per l’ammissione alla procedura. L’accreditamento di programmi è volontario. Per ulteriori informazioni,...